Secondo il TAR Brescia le riorganizzazioni societarie infragruppo non sono mai opponibili all’amministrazione quando abbiano lo scopo, o il risultato, di rendere più difficile la tutela di interessi pubblici, nello specifico il conseguimento degli obiettivi di messa in sicurezza e di bonifica delle aree inquinate; l’attività delle società controllate deve essere vista in una logica di gruppo; queste società sono vettori delle decisioni imprenditoriali del gruppo, e quindi operano sostanzialmente come organi del gruppo; la cancellazione o la trasformazione della società controllata che in concreto gestiva l’attività all’origine dell’inquinamento non libera il gruppo, e specificamente la capogruppo, anche qualora l’attività imprenditoriale inquinante sia stata nel frattempo dismessa con successiva liquidazione della società controllata; quando la società controllata responsabile dell’inquinamento passa, per conferimento o in altra forma, a un diverso gruppo, il gruppo cedente rimane obbligato alla messa in sicurezza e alla bonifica, in applicazione della regola generale sulla cessione d’azienda ex art. 2560 comma 1 c.c., salvo consenso dell’amministrazione titolare dell’interesse pubblico coinvolto.
Aggiunge il TAR Brescia che si pone, poi, il problema se il gruppo acquirente assuma una responsabilità in solido per le obbligazioni derivanti dalla gestione aziendale pregressa; nel caso del danno ambientale la soluzione deve essere negativa, anche in questo caso, tuttavia, con la precisazione che vi sarebbe al contrario piena assunzione di responsabilità se la cessione o il conferimento avessero lo scopo di sottrarre all’amministrazione l’autore dell’inquinamento; la norma applicabile non è l’art. 2558 comma 1, c.c. che riguarda il subentro automatico dell’acquirente nei contratti aziendali, ma l’art. 2560 comma 2, c.c. che prevede la responsabilità solidale dell’acquirente per i debiti che risultano dai libri contabili obbligatori; in via analogica, quest’ultima disposizione può essere interpretata nel senso che l’acquirente risponde del danno ambientale solo se già accertato in un provvedimento amministrativo divenuto pubblico, oppure se vi era una conoscenza diretta della situazione per effetto di accordi con il cedente.

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Prima, n. 802 del 9 agosto 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.