La Sezione Prima del TAR Milano ribadisce (cfr. TAR Lombardia, I, 7 maggio 2018 n. 1223) che la stazione appaltante, qualora riscontri nell'offerta economica l’omessa indicazione separata dei costi di manodopera, dovrà verificare se i valori economici complessivamente esposti comprendono o meno i costi indicati, sulla base di una verifica di congruità, sicché l’esclusione può seguire solo all’esito negativo di tale verifica; e ciò in ossequio ai principi normativi domestici e euro-unitari, nonché alla elaborazione giurisprudenziale della Corte di giustizia che, seppure in relazione al solo tema degli oneri della sicurezza aziendali e richiamando i principi già espressi dalla stessa Corte UE con sentenza 2 giugno 2016, C-27/15, ha chiaramente escluso ogni automatismo espulsivo, prediligendo una logica sostanzialistica (per un orientamento difforme si veda la Quarta Sezione del TAR Milano n. 1855 del 27 luglio 2018).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 2056 del 10 settembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.