Il Consiglio di Stato precisa che, alla luce di uno stato di inquinamento latamente preesistente, quanto meno l’Amministrazione ha il dovere di farsi carico della dimostrazione – anche a livello meramente indiziario – del fatto che l’attuale operatore economico è (non già solo il “probabile” ma) il “più probabile” autore o di un aggravamento del tasso di inquinamento precedentemente rilevato o addirittura di un proprio ed autonomo inquinamento, che a quello precedente si era andato a sommare; il corretto ricorso al canone del “più probabile che non” presuppone o che un sedime sia stato certamente vergine (dal punto di vista dell’inquinamento) prima dell’insediamento su di esso di un’attività produttiva o, qualora il terreno fosse invece già parzialmente inquinato, che un diverso e nuovo agente inquinante si sia aggiunto (autonomamente aggravandoli) a quelli precedentemente presenti, quale conseguenza appunto della nuova attività produttiva insediatasi su un sottosuolo già compromesso.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 5076 del 29 agosto 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.