In un ricorso contro un PTCP, è stata eccepita la sopravvenuta carenza di interesse per mancata impugnazione di una variante al PTCP adottata in corso di causa, che ha riprodotto l’inserimento dell’area nella rete ecologia provinciale. Il TAR Brescia ritiene che la mancata impugnazione della variante al PTCP non determini l’improcedibilità del ricorso, in quanto tale variante era finalizzata al mero aggiornamento dello strumento urbanistico; in effetti, il PTCP, in quanto strumento dinamico di indirizzo territoriale, richiede progressivi aggiornamenti per essere costantemente adeguato ai contenuti degli atti di programmazione e pianificazione sovraordinati. Le varianti di aggiornamento, previste dallo stesso PTCP sono il veicolo che, da un lato, permette il recepimento delle previsioni del livello pianificatorio superiore e delle sopravvenute direttive regionali, e dall’altro consente la sostituzione dell’apparato cartografico con tavole aventi maggiore definizione. Lo scopo è di migliorare la certezza del diritto per la pianificazione comunale. Non vi sono quindi mutamenti di indirizzo su iniziativa propriamente provinciale, e neppure nuove ragioni che la Provincia ritenga di porre a fondamento delle scelte già effettuate; sotto il profilo processuale, questo significa che la variante è neutra rispetto all’interesse al ricorso. Pertanto, non è possibile far ricadere sui ricorrenti l’onere di integrare o di estendere le impugnazioni già proposte. L’eventuale accoglimento del ricorso avrà effetti automaticamente caducanti sulla disciplina oggetto di contestazione, indipendentemente dalla fonte di cognizione in cui sia stata nel frattempo collocata.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 621 del 8 luglio 2024