Il TAR Milano ritiene inammissibile la pretesa della ricorrente di svolgere un sindacato di merito su una valutazione tecnica, qual è quella afferente alla materia di “impatto acustico” (nella fattispecie riferita alla modifica di una attività di trattenimento danzante). Per il TAR, parte ricorrente, senza evidenziare profili di manifesta irragionevolezza o inattendibilità tecnica delle valutazioni poste dall’Amministrazione a fondamento della revoca di una licenza per l'esercizio dell'attività di trattenimenti danzanti, effettua una propria, duplice valutazione sostitutiva: da un lato, quella volta a ridurre, selezionandole a proprio, opinabile giudizio, le modifiche rilevanti a fini acustici, dall’altro, quella volta a decretare la irrilevanza a fini acustici delle modifiche così selezionate; il tutto, senza addurre alcun argomento idoneo ad intaccare, sul piano dell’attendibilità tecnica, le valutazioni effettuate dalla P.A. Sennonché, tali valutazioni sostitutive sono precluse al giudice amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità, in quanto si traducono in un inammissibile sindacato di merito, volto a sostituire una soluzione tecnicamente opinabile con un'altra, altrettanto opinabile. Il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica, in sede di giurisdizione generale di legittimità, non può spingersi fino al c.d. merito amministrativo, essendo limitato alla sola verifica dei profili di ragionevolezza o di attendibilità tecnica, qui non dedotti e, comunque, per quanto di seguito esposto, insussistenti.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 2357 del 13 agosto 2024