Il TAR Brescia, osservato che, secondo la più recente giurisprudenza il dispositivo tecnico denominato ‘silenzio-assenso' risponde a una valutazione legale tipica in forza della quale l'inerzia ‘equivale' a provvedimento di accoglimento e gli effetti promananti dalla fattispecie sono sottoposti al medesimo regime dell'atto amministrativo. Con il corollario che, ove sussistono i requisiti di formazione del silenzio-assenso, il titolo abilitativo può perfezionarsi anche quando l'attività oggetto del provvedimento di cui si chiede l'adozione non sia conforme alle norme. Reputare, invece, che la fattispecie sia produttiva di effetti soltanto ove corrispondente alla disciplina sostanziale, significherebbe sottrarre i titoli così formatisi alla disciplina della annullabilità: tale trattamento differenziato, per l'altro, neppure discenderebbe da una scelta legislativa oggettiva, aprioristicamente legata al tipo di materia o di procedimento, bensì opererebbe (in modo del tutto eventuale) in dipendenza del comportamento attivo o inerte della P.A. (fattispecie relativa al procedimento di cui all’art. 44 comma 10 del d.lgs. n. 259/2003 per le istanze di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica).

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 703 del 6 agosto 2024