Il TAR Brescia premette che nei procedimenti di natura concorsuale l'insussistenza di controinteressati si verifica solo allorquando l'impugnazione sia proposta anteriormente all'approvazione della graduatoria; diversamente, nei casi in cui l'impugnazione avvenga successivamente all'emanazione dell'atto conclusivo del procedimento, il ricorso deve essere notificato - ai fini della sua ammissibilità - ad almeno un controinteressato ex art. 41, comma 2, c.p.a. Ciò premesso il TAR dichiara inammissibile un ricorso in quanto notificato al candidato collocato in graduatoria in posizione non utile e che, al momento della proposizione del ricorso, non vantava una posizione giuridica qualificata alla conservazione del decreto di nomina impugnato; il semplice collocamento in graduatoria come idoneo non conferisce un attuale interesse sostanziale alla conservazione della procedura e così della relativa graduatoria: ciò sussiste solo in caso di collocamento in una posizione utile per l’assunzione; il soggetto collocato come idoneo ha una semplice aspettativa di fatto non tutelabile e, paradossalmente, potrebbe avere un interesse, sempre di fatto, alla rinnovazione dell’intera procedura, da cui potrebbe scaturire un esito per lui più vantaggioso.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 695 del 5 agosto 2024