Il TAR Milano ricorda che la precarietà di un manufatto, la cui realizzazione non necessita di titolo edilizio, non comportando una trasformazione del territorio, non dipende dalla sua facile rimovibilità, ma dalla temporaneità della funzione, in relazione ad esigenze di natura contingente. La precarietà va, pertanto, esclusa quando si tratta di opere destinate a dare un’utilità prolungata nel tempo (nella fattispecie si trattava di un container, due roulotte e una piscina destinati ad uso abitativo, uso incompatibile con la destinazione agricola dell’area).

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2010 del 28 giugno 2024