Il TAR Brescia ritiene illegittima una previsione pianificatoria contenuta nello strumento urbanistico comunale o nel regolamento di igiene, la quale introduca un divieto assoluto e generalizzato di insediamento di industrie insalubri di I classe in aree classificate come “produttive” e destinate per loro natura all’insediamento di impianti industriali o ad essi assimilati; ciò in quanto la valutazione dell'attività produttiva sotto il profilo sanitario non può essere compiuta aprioristicamente vietando in modo generalizzato determinati insediamenti, ma deve essere compiuta sul caso specifico da parte dell'autorità sanitaria e delle altre autorità preposte alla tutela ambientale, accertando la presenza delle condizioni indispensabili affinché essa si svolga senza pregiudizio per la salute pubblica Il Collegio ricorda che l'installazione nell'abitato (o in prossimità di questo) di una industria insalubre non è di per sé vietato in assoluto, dal momento che lo stesso art. 216 del T.U.L.S. n.1265 del 1934 lo consente in determinate circostanze e in particolari condizioni, se accompagnato dall'introduzione di particolari metodi produttivi o cautele in grado di escludere qualsiasi rischio di compromissione della salute del vicinato. Ciò in quanto l’art. 216 comma 5 del RD 1265/1934 consente che una lavorazione insalubre di prima classe venga esercitata in un contesto abitato, se con “l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele” è possibile evitare rischi per la salute dei residenti. Reciprocamente, quindi, le zone edificabili possono essere avvicinate alle attività insalubri, salva la necessità di valutare, poi, in relazione ai singoli progetti, le soluzioni più adatte a evitare interferenze.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 702 del 6 agosto 2024