Il TAR Brescia osserva che anche se per le opere pubbliche (categoria estesa alle opere di interesse generale) non è necessario il rilascio di uno specifico titolo edilizio una volta che il progetto esecutivo sia stato approvato dall’amministrazione (nel caso in esame peraltro l’approvazione si è fermata al progetto preliminare), questo non esime dall’obbligo di allegare tutti gli studi tecnici richiesti a livello di permesso di costruire, compresi quelli relativi alla prevenzione dell’inquinamento acustico.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 712 del 19 agosto 2024