Il TAR Milano ricorda che, ai sensi del terzo e quarto periodo dell’art. 3, lett. d), del d.P.R. n. 380 del 2001, come modificato dall’art. 10 del d.l. n. 76 del 2020, convertito dalla l. n. 120 del 2020, rientrano nell’ambito concettuale della ristrutturazione edilizia anche quegli interventi che comportano la realizzazione di un edificio diverso, rispetto a quello demolito, per sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche. Ciò precisato, il TAR osserva che, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, nonostante l’ampia formulazione delle suindicata disposizione, si fuoriesce dall’ambito della ristrutturazione edilizia e si rientra in quello della nuova costruzione quando fra il precedente edificio e quello da realizzare al suo posto non vi sia alcuna continuità, producendo il nuovo intervento un rinnovo del carico urbanistico che non presenta più alcuna correlazione con l’edificazione precedente (nel caso in esame l’intervento consiste nella demolizione di un vecchio fabbricato adibito a laboratorio-deposito e nella realizzazione in suo luogo di una palazzina residenziale avente due piani fuori terra e un piano seminterrato; secondo il Collegio, il nuovo edificio, sia per le sue caratteristiche strutturali sia per la funzione cui è adibito la quale introduce un rinnovato carico urbanistico del tutto diverso da quello prodotto dal precedente edificio, non può che essere considerato alla stregua di una nuova costruzione).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2353 del 7 agosto 2024