Il TAR Milano ricorda in generale che, per la giurisprudenza, la piscina, a differenza di altri manufatti, non può essere attratta alla categoria urbanistica delle mere pertinenze, in quanto non è necessariamente complementare all'uso delle abitazioni e non è solo una attrezzatura per lo svago, ma integra gli estremi della nuova costruzione, in quanto dà luogo ad una struttura edilizia che incide invasivamente sul sito di relativa ubicazione e postula, pertanto, il previo rilascio dell'idoneo titolo ad aedificandum, costituito dal permesso di costruire. Nella fattispecie oggetto di giudizio il TAR esclude la natura di pertinenza urbanistica di una piscina per le sue dimensioni (una porzione pari a 10,10 metri per 6,10 metri cui si somma una porzione che misura 1,95 metri per 4,65 metri, con una profondità pari a 1,20 m.), per le caratteristiche costruttive che hanno portato ad un’alterazione significativa dell’assetto del territorio (la vasca è costituita una struttura in acciaio zincato imbullonato rivestito con pannello in cartongesso che sporge dalla quota del terreno per 0,65 metri) e per l’autonomia funzionale rispetto al fabbricato di proprietà dei ricorrenti, stante l’utilizzo di un’area diversa e ulteriore rispetto a quella occupata dall’abitazione, da cui è separata da una strada pubblica, e dotata di un accesso diretto e indipendente.


TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1992 del 27 giugno 2024