Il TAR Milano esamina un ricorso avverso un provvedimento provinciale che ha ritenuto l’esistenza di un nesso eziologico fra l’attività svolta dalla società ricorrente e i superamenti delle CSC nella matrice acque sotterranee, ordinando a quest’ultima quale soggetto responsabile della potenziale contaminazione, di provvedere ai sensi e nei termini del titolo V parte IV D.lgs. 152/2006, sino alla conclusione del procedimento e al rilascio del provvedimento finale da parte dell’autorità competente. Il TAR respinge il ricorso e osserva che nel caso in cui l'amministrazione abbia fornito elementi indiziari sufficienti a dimostrare, sebbene in via presuntiva, l’ascrivibilità dell'inquinamento ad un soggetto, spetta a quest'ultimo l'onere di fornire una prova liberatoria, per la quale non è sufficiente ventilare genericamente il dubbio di una possibile responsabilità di terzi o di un'incidenza di eventi esterni alla propria attività, essendo necessario provare, con pari analiticità, la reale dinamica degli avvenimenti, e indicare lo specifico fattore cui debba addebitarsi la causazione dell'inquinamento.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 2322 del 26 luglio 2024