Il TAR Milano osserva che è vero che la normativa vigente attribuisce carattere prioritario all'esigenza di assicurare la realizzazione di infrastrutture di telefonia mobile, tanto che, ai sensi del d.lgs. n. 259 del 2003, le stesse sono considerate opere di pubblica utilità e sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, potendo essere collocate in qualsivoglia zona del territorio comunale e a prescindere dalla sua destinazione funzionale, in modo che sia realizzato un servizio capillare. Dall’altro lato, il TAR precisa che la ricorrente vorrebbe collocare l’antenna in una zona del territorio che è già conformata e attualmente destinata integralmente a parcheggio, tant’è che il progetto prevedrebbe la sottrazione di una parte di tale parcheggio all’uso pubblico per l’installazione dell’antenna. Nella fattispecie, non si tratta quindi di valutare l’astratta compatibilità dell’installazione di un’antenna in una zona destinata a standard non ancora realizzati, il che imporrebbe al Comune di valutare l’astratta compatibilità dell’opera o la ricollocazione degli standard inizialmente previsti in quel sito in altra parte del territorio. L’orientamento giurisprudenziale sopra citato non è invece utilmente invocabile in casi in cui il territorio sia già integralmente conformato e l’antenna in progetto sia incompatibile con le altre opere di urbanizzazione presenti nel sito.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2331 del 29 luglio 2024