Il TAR Brescia, a fronte di un piano di recupero in forza del quale è stato realizzato un intervento edilizio annullato dallo stesso TAR sul rilievo che la variante parziale allo strumento urbanistico sottesa all’intervento non avrebbe potuto essere approvata con la procedura semplificata di cui all’art. 2 comma 2 lett. d) della L.R. n. 23/1997, ma avrebbe richiesto l’attivazione della procedura ordinaria, osserva che si tratta di un vizio meramente formale, e non sostanziale, della procedura autorizzativa che l’amministrazione avrebbe potuto sanarlo con lo strumento eccezionale di cui all’art. 38 TUE, diretto a tutelare il legittimo affidamento indotto nel privato dal rilascio del titolo edilizio allorché quest’ultimo sia affetto da vizi meramente formali, soprattutto allorché questi ultimi – come nel caso di specie – siano imputabili unicamente alla stessa amministrazione comunale. Quella che viene in considerazione è, in sostanza, una forma speciale di convalida del provvedimento amministrativo viziato che, per espressa previsione di legge, può intervenire eccezionalmente dopo l’annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento viziato, in presenza di vizi meramente formali; come ogni provvedimento di convalida, quello adottato dall’amministrazione ai sensi dell’art. 38 T.U.E., al fine di rimuovere i vizi formali che abbiano inficiato la legittimità della procedura amministrativa produce per sua natura effetti retroattivi, rendendo legittimi i titoli edilizi (nel caso di specie, il piano di recupero e il successivo permesso di costruire) sin dall’origine, senza quindi la necessità di richiedere ulteriori condoni o sanatorie.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 690 del 2 agosto 2024