Il TAR Milano, dopo aver ricordato che l’art. 7 del d.lgs n. 285/1992 stabilisce che la delimitazione delle aree pedonali e delle zone a traffico limitato può essere disposta dai comuni, con deliberazione della giunta, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio e solo “in caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta”, annulla un provvedimento dirigenziale che modifica sia l’estensione dell’area pedonale, sia le prescrizioni stabilite in precedenza dalla Giunta in punto individuazione dell’area pedonale, così esprimendo una valutazione discrezionale autonoma; la circostanza che il provvedimento incida sulla configurazione e sulle modalità di utilizzo dell’area pedonale esclude, infatti, che possa essere ricondotto alle competenze dirigenziali, trattandosi di un atto riservato alla Giunta comunale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 947 del 28 marzo 2024