Il TAR Brescia, nel respingere una censura inerente alla asserita illegittimità del decreto di occupazione d’urgenza per mancata comunicazione dell’atto di avvio del relativo procedimento, ha ricordato che, secondo consolidati principi giurisprudenziali, la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 l. n. 241/1990 è necessaria in relazione alla procedura di dichiarazione di pubblica utilità ma non in quella di occupazione d'urgenza; quest'ultima, infatti, presenta un carattere meramente attuativo dei provvedimenti presupposti (nel caso di specie, l’amministrazione comunale aveva comunicato alla società ricorrente l’avvio del procedimento espropriativo prima dell’adozione del progetto di fattibilità tecnica ed economica; non era quindi necessario ripetere tale comunicazione prima dell’adozione del decreto di occupazione di urgenza, peraltro in presenza di una interlocuzione procedimentale già pienamente dispiegatasi nella fase procedimentale).

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 226 del 19 marzo 2024