Il TAR Milano osserva che l’onere di provare l’esistenza del manufatto abusivo alla data ultima per beneficiare del condono incombe sull’interessato, poiché egli solo può fornire atti, documenti ed elementi probatori inconfutabili che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca dell’abuso. Al riguardo non è sufficiente la sola dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, la quale dev’essere supportata da ulteriori riscontri documentali, eventualmente indiziari, purché altamente probanti. In altri termini, l’onere di dare piena prova del completamento delle opere entro la data utile ai fini del condono grava per intero sulla parte privata: tale onere non può, in particolare, considerarsi soddisfatto attraverso l’allegazione, a sostegno delle proprie affermazioni, di documenti privi di adeguata portata dimostrativa, né tantomeno una simile produzione documentale potrebbe trasferire il suddetto onere in capo all’Amministrazione, gravandola della prova contraria. Nelle controversie in materia edilizia, i principi di prova oggettivi concernenti la collocazione dei manufatti tanto nello spazio, quanto nel tempo, si rinvengono nei ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie, mappe catastali, mentre la prova per testimoni è del tutto residuale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 698 del 11 marzo 2024