Il TAR Milano ricorda che la giurisprudenza ha escluso che i parcheggi pertinenziali obbligatori possano essere realizzati in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, per la semplice ragione che, se questa fosse stata l’intenzione del legislatore, la possibilità di deroga sarebbe stata inserita direttamente nell’art. 41-sexies della legge n. 1150 del 1942 - come modificato dall’art. 2 della l. n. 122 del 1989 - anziché in un'apposita disposizione, come quella dell’art. 9 della medesima l. n. 122 del 1989.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 610 del 4 marzo 2024