Il TAR Milano precisa che la ratio dell’esenzione di cui all’art. 17, comma 3, lettera b), del TUE che prevede la gratuità degli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, degli edifici unifamiliari, è quella di favorire gli edifici unifamiliari, quindi la piccola proprietà immobiliare, meritevole di un trattamento contributivo differenziato per agevolare interventi di ristrutturazione o di limitato ampliamento di unità immobiliari destinate al soddisfacimento dei bisogni abitativi di una famiglia; insomma si tratta di un’esenzione da contributo per finalità di carattere eminentemente sociale, per garantire una decorosa sistemazione abitativa.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 719 del 13 marzo 2024