Il TAR Brescia, in materia di affidamenti sotto soglia, ricorda che il decreto legge n. 76/2020 non prevedeva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie. L’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, invece, contemplava la facoltà, sempre percorribile, per la stazione appaltante di ricorrere alle procedure ordinarie. L’art. 48 del nuovo Codice dei contratti, invece, consente alle stazioni appaltanti, per gli appalti di lavoro sotto soglia, di utilizzare le procedure ordinarie sulla base di una specifica motivazione idonea a evidenziare le ragioni di sicura attrazione dell’interesse di operatori esteri. Il perimetro applicativo della norma, sotto il profilo procedimentale, va naturalmente contemperato con le fondamentali esigenze di semplificazione posta a base della riforma. Ciò consente di affermare che un siffatto onere motivazionale sussista esclusivamente nelle ipotesi di contratti sotto soglia caratterizzati, in base a valutazioni ed accertamenti compiuti dalla stessa autorità procedente, dalla sicura presenza di un interesse transfrontaliero.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 165 del 4 marzo 2024