Il TAR Milano osserva che i provvedimenti limitativi della circolazione veicolare all'interno dei centri abitati sono espressione di scelte latamente discrezionali, che coprono un arco esteso di soluzioni possibili, che vanno contemperati secondo criteri di ragionevolezza la cui scelta è rimessa all'autorità competente e il cui sindacato va compiuto dal giudice amministrativo nei limiti della abnormità. Tuttavia in tema di modulazione della quantità e caratteristiche dimensionali degli autoveicoli circolanti e delle modalità spazio-temporali della circolazione, la stessa deve riguardare tutti gli operatori della categoria e in ogni caso non può contenere previsioni di favore per quelli che hanno sede nelle zone interessate dal divieto risultando intollerabile la salvaguardia di rendite di posizione, quale, in specie, quella degli operatori commerciali le cui imprese abbiano sede in un certo ambito territoriale o che siano destinatarie di deroghe da parte dei Comuni nei quali svolgono la propria attività (nella fattispecie, relativa alla strada statale Regina in provincia di Como, è stata ritenuta illegittima l’ordinanza nella parte in cui escludeva dalle limitazioni gli autobus appartenenti alle aziende che avevano sede legale e operativa nel territorio oggetto del divieto di transito).

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 908 del 26 marzo 2024