Il TAR Milano, appurato che la notifica del ricorso è stata effettuata a casella p.e.c. riportata nel registro INIPEC, ma non è andata a buon fine in quanto è stato generato l'avviso di mancata consegna per esaurimento dello spazio della casella di posta del ricevente, considera la notifica irrituale. Ritiene, quindi, che valorizzando sia le preminenti esigenze di tutela del diritto di difesa connesse all’effettiva conoscibilità degli atti, sia la sussistenza di uno specifico obbligo di diligenza in capo al mittente/notificante (che, con la ricezione della comunicazione di “casella piena”, ben potrebbe, e anzi dovrebbe, attivarsi per provvedere a notificare l’atto con le “modalità ordinarie”), sussista, ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a. come rimodulato dalla sent. C. cost. n. 148/21, il dovere del Giudice di fissare al ricorrente un termine perentorio per la rinnovazione della notifica con salvezza di ogni decadenza. Assegna, di conseguenza, un termine al ricorrente per l’esecuzione della rinnovazione della notifica (che potrà essere effettuata nuovamente via p.e.c. qualora vada a buon fine e dovrà, invece, essere rinnovata nelle modalità ordinarie, qualora si generi ancora l'avviso di mancata consegna per esaurimento dello spazio della casella di posta).

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 691 del 11 marzo 2024