Il TAR Milano condivide il principio giurisprudenziale secondo il quale le certificazioni relative alla regolarità contributiva e tributaria delle imprese partecipanti alle gare pubbliche emanate dagli organi preposti si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono in alcun modo sindacarne il contenuto, non residuando alle stesse alcun potere valutativo sul contenuto o sui presupposti di tali atti, spettando in via esclusiva all’Agenzia delle entrate il compito di esprimere il giudizio sulla regolarità fiscale dei concorrenti e non disponendo la stazione appaltante di alcun potere di autonomo apprezzamento del contenuto delle certificazioni di regolarità tributaria, ciò al pari della valutazione circa la gravità o meno della infrazione previdenziale, riservata agli enti previdenziali. Aggiunge il TAR che il vincolo posto alle stazioni appaltanti di attenersi alle risultanze delle certificazioni rilasciate dagli Enti preposti risponde allo scopo di ridurre i possibili arbitrii nelle verifiche delle Amministrazioni aggiudicatrici, oltre che di garantire una maggiore certezza e speditezza delle procedure di affidamento.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2553 del 2 novembre 2023