Il TAR Milano ricorda che l’art. 24, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 non introduce una causa automatica e insuperabile di esclusione a carico del progettista che cumuli anche la qualità di appaltatore, determinando esclusivamente un regime di inversione normativa dell’onere della prova. In aderenza ai principi di derivazione eurounitaria, pertanto, deve essere consentito al soggetto che si trovi nella situazione di incompatibilità descritta dalla succitata norma di dimostrare che, nel caso di specie, non vi è stata violazione della par condicio dei concorrenti nella formulazione delle offerte, non si rilevano asimmetrie informative tra gli operatori economici, non sussiste il rischio reale di vedere falsata la concorrenza nell’ambito della procedura e, dalla redazione del progetto a base di gara, non gli è derivato alcun vantaggio competitivo.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2552 del 2 novembre 2023