IL TAR Milano osserva che il decorso del termine annuale senza alcuna iniziativa sollecitatoria da parte del soggetto che si assuma leso dall’attività edilizia oggetto di una SCIA comporta – oltre alla consumazione del potere dell’amministrazione di intervenire d’ufficio annullando i propri atti o inibendo le segnalazioni certificate di inizio attività – l’impossibilità per il privato di far valere l’interesse legittimo pretensivo all’esercizio dei poteri di controllo riservati all’ente locale, operando come una sorta di “decadenza” sul piano procedimentale. Al contrario, se il terzo interessato ha stimolato l’esercizio dei poteri di autotutela facenti capo all’ente locale entro il termine previsto dall’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, l’estinzione dell’interesse pretensivo all’esercizio del controllo amministrativo e la decadenza dall’azione che a questo è correlata non decorre più per il segnalante, pur continuando a produrre gli effetti preclusivi insiti nella decadenza nei confronti di qualunque altro soggetto che sia rimasto inerte e, dunque, per la stessa amministrazione, secondo il medesimo meccanismo che governa il termine di decadenza nel ricorso proposto nell'ambito della giurisdizione generale di legittimità. Peraltro, non va dimenticato che laddove l’amministrazione si pronunci espressamente sulla sollecitazione del terzo interessato, il diniego di autotutela è trasfuso in un provvedimento con carattere direttamente lesivo della posizione del privato (e dell’interesse pretensivo che questo vanta), impugnabile negli ordinari termini di decadenza, così che, per tale via, il terzo medesimo può far valere in giudizio le proprie ragioni avverse.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 938 del 28 marzo 2024