Il TAR Milano ritiene nulla e non inesistente la notifica effettuata all’Amministrazione statale intimata via pec alla rispettiva sede reale e non già all’Avvocatura dello Stato; rilevato che l’Amministrazione non si è costituita in giudizio e tenuto conto che a seguito della declaratoria di incostituzionalità parziale dell’art. 44, comma 4, c.p.a. pronunciata con sentenza n. 148 del 2021 – nella parte in cui limitava la possibilità di concedere al ricorrente un termine perentorio per rinnovare la notificazione del ricorso alla sola evenienza in cui, a fronte della relativa nullità e della mancata costituzione in giudizio del destinatario, il giudice “ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante” – il TAR assegna al ricorrente un termine perentorio per provvedere alla rinnovazione della notifica nulla, con impedimento di ogni decadenza.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 1086 del 12 aprile 2024