Il TAR Brescia ricorda che, in materia di valutazione d'impatto ambientale, il c.d. screening di cui all’art. 19 D.lgs. 152/2006 svolge una funzione preliminare, in quanto volto a sondare l’incidenza del progetto sull’ambiente e sulla salute pubblica; se l'amministrazione ravvisa effettivamente una significatività della stessa in termini negativi, si impone il passaggio alla fase successiva della relativa procedura di VIA. Diversamente, è possibile pretermetterla, con risparmio di tempo e costi effettivi. Essa è qualificata come procedura preliminare alla V.I.A., dizione questa da intendere solo in senso cronologico, nel senso che lo screening è realizzato preventivamente, ma solo con riguardo a determinate tipologie di progetto rispetto alle quali alla valutazione vera e propria si arriva in via eventuale, in base cioè proprio all'esito in tal senso della verifica di assoggettabilità.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 258 del 28 marzo 2024