Il TAR Milano osserva che l'atto unilaterale d'obbligo si inserisce nella sequenza procedimentale destinata a sfociare nel provvedimento finale dell'amministrazione, in tal modo perdendo la sua connotazione di carattere privatistico e divenendo un elemento costitutivo della fattispecie complessa di natura autoritativa; esso pur appartenendo al più ampio "genus" degli atti negoziali e dispositivi coi quali il privato assume obbligazioni, si caratterizza per essere teleologicamente orientato al rilascio del titolo edilizio nel quale è destinato a confluire; non riveste un'autonoma efficacia negoziale, ma incide tramite la stessa sul provvedimento cui è intimamente collegato, tanto da divenirne un "elemento accidentale", mutuando la terminologia di cui alla nota sistematica civilistica che distingue tra "essentialia" e "accidentalia negotii"; stante il recepimento dell’atto unilaterale d’obbligo nel provvedimento con cui è stato rilasciato il titolo edilizio, non si ravvisa alcuna necessità di una sottoscrizione dell’atto stesso da parte dell’amministrazione e, in particolare, del Sindaco; la connotazione pubblicistica dell’atto unilaterale d'obbligo, servente ai fini del rilascio dei titoli edilizi, esclude, altresì, che possa porsi un problema di violazione degli artt. 1173 e 1987 c.c.; l’adempimento degli obblighi assunti con gli atti sopra richiamati condiziona la validità e l’efficacia dei titoli edilizi rilasciati e non grava unicamente in capo al titolare del titolo edilizio, ma altresì in capo ai suoi aventi causa: invero, per giurisprudenza consolidata, l'obbligazione assunta all'atto del rilascio del titolo edilizio di provvedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione ha natura di onere reale ovvero di obbligazione "propter rem" .

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1006 del 5 aprile 2024