Secondo il TAR Milano la costruzione realizzata in un sedime diverso da quello indicato nel progetto approvato integra un'opera a sé stante, non riferibile, per la sua diversa ubicazione, all'opera autorizzata né con essa identificabile. Ricorre, dunque, l'ipotesi della variazione essenziale rispetto a quanto assentito dal provvedimento abilitativo, poiché lo spostamento del sito della costruzione da un luogo a un altro determina l’integrale alterazione della costruzione assentita, vale a dire un'opera sostanzialmente diversa, come tale abusiva, in quanto non legittimata dal titolo edilizio.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1054 del 10 aprile 2024