Il TAR Milano premette che nelle valutazioni di natura urbanistica, attraverso il volume utile, viene misurata la consistenza dei diritti edificatori (che sono consumati da alcune tipologie costruttive, ad esempio l’edificazione fuori terra, e non da altre, ad esempio la realizzazione di locali tecnici), mentre nei giudizi paesistici assume rilievo solo il volume percepibile come ingombro alla visuale o come innovazione non diluibile nell’insieme paesistico. Aggiunge che con riguardo alla possibilità di derogare alle previsioni di cui all’art. 167, comma 4, del D. Lgs. n. 42 del 2004 la giurisprudenza ne ha rimarcato l’eccezionalità, sottolineando come il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico e altro tipo di volume, sia esso interrato o meno.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1295 del 29 aprile 2024