Il TAR Brescia ha riconosciuto la legittimazione ad impugnare la lex specialis di gara in capo ad un soggetto, non partecipante a tale gara, in quanto nella fattispecie – nella quale si contestava il mancato svolgimento di una procedura a evidenza pubblica in relazione ad un determinato servizio e la strutturazione stessa dell’appalto tale da rendere la partecipazione estremamente difficoltosa o impossibile – rientra tra le deroghe individuate dalla giurisprudenza alla regola generale secondo la quale, in materia di procedure a evidenza pubblica, la legittimazione ad impugnare gli atti di gara viene riconosciuta solamente ai soggetti che vi hanno partecipato.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 259 del 29 marzo 2024