Il TAR Milano ricorda che, in tema di esercizio del potere di revoca, si impone la valutazione dei presupposti del potere-dovere della pubblica amministrazione di valutazione globale del rapporto che lega l'atto agli interessi pubblici che vi confluiscono e la verifica del mutamento della situazione di fatto che caratterizza la fattispecie reale, da cui consegue anche la diversa valutazione dell'interesse pubblico originario, previa motivata comparazione di tutti gli elementi coinvolti. Il carattere relazionale del potere di autotutela si espone ad una valutazione comparativa di confronto tra l'interesse primario e le situazioni soggettive dei privati. La fenomenologia dell'autotutela si giustifica su ragioni di opportunità alla luce di sopravvenienze fattuali, tuttavia, esse di per sé non possono fondare un legittimo esercizio del potere di revoca, se non si traducono ad ogni modo in una valutazione di pubblico interesse, che rilevi come il provvedimento revocato non sia più attualmente idoneo allo scopo originario, tanto più che l'interesse pubblico sempre meno tiene conto nella sua dimensione astratta, sganciata dalla realtà empirica. Naturalmente è la motivazione del provvedimento a svelare l'analisi dei fatti compiuta dall'amministrazione al momento dell'adozione dell'atto, secondo quanto previsto dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1211 del 22 aprile 2024