Il TAR Milano ricorda che l’atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile e va censurato solo unitamente all’atto conclusivo del procedimento, al quale è imputabile la lesione della sfera giuridica del destinatario dell'atto e sul quale si ripercuotono gli eventuali vizi degli atti preparatori. Così posta la regola generale secondo la quale l'atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile, la possibilità di un'impugnazione anticipata è invece di carattere eccezionale e riconosciuta solo in rapporto a fattispecie particolari, ossia ad atti di natura vincolata idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva oppure in ragione di atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1129 del 17 aprile 2024