Secondo il TAR Milano è illegittima la disposizione del Piano Territoriale di Coordinamento di un Parco Regionale che ha stabilito che nel territorio di sua competenza, assoggettato perciò a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 42 del 2004, le stazioni radio base possono essere collocate solo in specifiche aree individuate da apposito regolamento; tale disposizione introduce un evidente divieto generalizzato che esime il Parco dal dovere di compiere valutazioni concrete finalizzate a stabilire volta per volta se l’impianto oggetto della specifica istanza sia o meno compatibile con l’interesse sotteso al vincolo che esso è chiamato a tutelare.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 497 del 23 febbraio 2024