Il TAR Milano precisa che il secondo comma dell’art. 18 della legge n. 157 del 1992 autorizza le regioni ad approvare un calendario venatorio regionale che può modificare i periodi di caccia previsti dal primo comma della stessa norma, previa acquisizione di un parere di ISPRA, dal quale ci si può discostare con adeguata motivazione. ISPRA opera, dunque, come organo di consulenza tecnico-scientifica delle regioni chiamato a verificare la compatibilità tra le previsioni del calendario e le esigenze di tutela della fauna selvatica. Considerata la natura tecnico-scientifica del parere emanato, le regioni, per potersi discostare da esso, debbono opporre a loro volta dati scientifici, riguardanti la ricognizione delle popolazioni faunistiche, in grado di dimostrare l’inattendibilità delle conclusioni di ISPRA. Non è invece possibile giungere a conclusioni diverse formulando contestazioni generiche dei dati utilizzati dalla stessa ISPRA oppure scaturenti da una loro diversa interpretazione, potendosi al più ipotizzare in questo caso una eventuale interlocuzione della Regione con l’Istituto al fine di ottenere correttivi del parere.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3176 del 21 dicembre 2023