Il TAR Milano ritiene che il principio secondo il quale le infrastrutture per impianti radiotelefonici, essendo equiparate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica non possa valere per i vincoli urbanistici impressi su specifiche aree. Mentre la destinazione urbanistica della zona omogena, data la vastità della medesima, non viene compromessa dall’insediamento in essa di alcune infrastrutture per impianti radiotelefonici, può invece risultare compromessa, in caso di insediamento di tali opere, la funzione assegnata alla singola area dal vincolo urbanistico: si pensi al caso di infrastruttura per impianti radiotelefonici costruita su area assoggettata a vicolo espropriativo che renda impossibile la realizzazione dell’opera pubblica programmata. Non è, quindi, possibile ritenere che l’art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 259 del 2003 consenta di insediare infrastrutture per impianti radiotelefonici in aree interessate da uno specifico vincolo quando tale insediamento abbia l’effetto di rendere impossibile l’assolvimento della funzione con esso assegnata.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 310 del 6 febbraio 2024