Secondo il TAR Milano, in base all’art. 36, primo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001, l’accertamento di conformità può essere ottenuto fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, e 34, comma 1, dello stesso d.P.R. e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative; questa norma indica termini di natura perentoria che ostano all’accoglimento delle istanze presentate tardivamente; da ciò consegue che, in caso di interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo, l’accertamento di conformità non può essere ottenuto dopo che sia decorso il termine assegnato per il ripristino ai sensi del citato art. 33, primo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 498 del 23 febbraio 2024