Il TAR Milano annulla una prescrizione delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato di Attuazione di un Parco che stabilisce che, in caso sia proposta istanza di installazione di una stazione radio base da localizzarsi al di fuori del perimetro del bosco ovvero che non comporti la trasformazione del bosco stesso, l’operatore richiedente è tenuto ad attuare un piano di miglioria forestale da eseguire su una superficie di raggio pari ad una volta e mezza l’altezza dell’impianto; ovvero, in caso di indisponibilità dell’area necessaria, ad erogare una somma corrispondente alla triplicazione del Valore Agricolo Medio, oltre al costo di miglioria forestale e alla sua manutenzione per il quinquennio successivo. Al riguardo il TAR osserva che, non solo nessuna norma di rango primario consente ai comuni di imporre le sopra descritte prestazioni agli operatori che propongono istanza di autorizzazione per la realizzazione di stazioni radio base, ma addirittura l’art. 54, primo comma, del d.lgs. n. 259 del 2003 vieta espressamente la possibilità di imporre ai suddetti operatori qualsiasi onere diverso da quelli previsti dallo stesso decreto ovvero da quelli eventualmente dovuti per l’occupazione di aree pubbliche.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 325 del 9 febbraio 2024