Il TAR Milano ricorda l’orientamento secondo il quale l’urbanistica e il correlativo esercizio del potere di pianificazione vanno intesi in funzione dello sviluppo complessivo e armonico del territorio; sviluppo che deve tenere conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli in relazione alle effettive esigenze di abitazione della comunità e alle concrete vocazioni dei luoghi, sia di valori ambientali e paesaggistici, sia di esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti, sia delle esigenze economico - sociali della comunità radicata sul territorio, sia, in definitiva, del modello di sviluppo che si intende imprimere ai luoghi stessi, in considerazione della loro storia, tradizione, ubicazione e di una riflessione “de futuro” sulla propria stessa essenza, svolta dalla comunità medesima e, prima ancora, attraverso la partecipazione dei cittadini al procedimento pianificatorio, sino al punto di ritenere legittima la scelta pianificatoria della c.d. “opzione zero”, a seguito della quale lo strumento urbanistico non consente più, de futuro, l’ulteriore consumo di suolo.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 19 febbraio 2024 n. 423