Il TAR Milano, esaminando una censura con la quale un soggetto non sono operatore del settore dei lavori pubblici deduce la violazione del codice dei contratti pubblici in riferimento alla realizzazione delle opere di urbanizzazione non direttamente funzionali ad un piano attuativo, ritiene la doglianza inammissibile per carenza di legittimazione, in quanto l’asserita violazione della normativa in materia di evidenza pubblica, per omesso svolgimento della procedura di gara per individuare gli esecutori delle opere di urbanizzazione, non può essere fatta valere da soggetti che non sono operatori del settore e che, soli, possono essere lesi nella loro posizione giuridica, scaturendo nei confronti degli altri consociati un pregiudizio di mero fatto.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 290 del 5 febbraio 2024