A seguito di una richiesta di una associazione religiosa di poter adibire a luogo di culto la propria sede con destinazione terziario-direzionale, rigettata dal Comune in ragione delle norme del PGT che escludono nelle zone produttive e commerciali le attrezzature religiose, il TAR Brescia osserva che il mutamento di destinazione d’uso potrà essere esclusivamente subordinato a tre condizioni: (a) il rilascio di un permesso di costruire (v. art. 52, comma 3-bis, della LR 12/2005); (b) la stipula con il Comune di una convenzione a fini urbanistici (v. art. 70, comma 2-ter, della LR 12/2005); (c) l’accertamento della compatibilità urbanistica (v. art. 9, comma 15, della LR 12/2005). Il rilascio del permesso di costruire non presuppone più una previsione nel PGT che localizzi le singole strutture religiose. Sarà necessaria una valutazione di compatibilità urbanistica allo scopo di accertare l’equivalenza tra il luogo di culto e le destinazioni di zona esplicitamente ammesse o equivalenti.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 837 del 14 novembre 2023