Il TAR Milano precisa che non sussiste un obbligo di ripubblicazione del piano urbanistico, se non a fronte di modifiche che comportano una rielaborazione complessiva dello strumento di pianificazione territoriale, ovvero laddove si apportino mutamenti così rilevanti da determinare un cambiamento radicale delle caratteristiche essenziali del Piano e dei criteri che presiedono alla sua impostazione. Ciò è confermato dalla possibilità di introdurre modifiche d’ufficio in sede di approvazione del Piano che si distinguono in modifiche “obbligatorie” (in quanto indispensabili per assicurare il rispetto delle previsioni del Piano territoriale di coordinamento, la razionale sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato, la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali e archeologici, l’adozione di standard urbanistici minimi), in modifiche “facoltative” (consistenti in innovazioni non sostanziali) e modifiche “concordate” (conseguenti all’accoglimento di osservazioni presentate al Piano e accettate dal Comune).

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 492 del 22 febbraio 2024