Il TAR Milano osserva che la legittimità della revoca del rapporto concessorio debba essere apprezzata nei termini imposti, in prospettiva revisionale dei rapporti di durata, dall’art. 21 quinquies della l. n. 241/1990 (integrato dal principio di leale cooperazione: cfr. art. 1, comma 2 bis), il quale aggancia il rilievo (potenzialmente ostativo o preclusivo) dell’affidamento del concessionario alla alternativa circostanza: a) che, sotto il profilo assiologico, non emergano né si evidenzino, a sostegno della revoca, motivi sopravvenuti in grado di sintetizzare e valorizzare il pubblico interesse alla immutazione degli assetti; b) che, sotto il profilo fattuale, il mutamento della situazione, assunto a fondamento della determinazione rimotiva, non appaia già prevedibile al momento della iniziale instaurazione del rapporto; c) che la decisione sopravvenuta non appaia, come tale, imprevedibile nel quadro della concreta dinamica evolutiva dei rapporti tra le parti.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 385 del 15 febbraio 2024