Il Consiglio di Stato, in riforma alla sentenza del TAR Milano, sez. III, n. 1679 del 2021, osserva che, in via generale, il sindacato giurisdizionale in ambito di discrezionalità tecnica si estende al controllo intrinseco degli apprezzamenti tecnici e specialistici dell'amministrazione, sulla attendibilità, coerenza e correttezza degli esiti, rispetto ai fatti accertati ed alle norme di riferimento attributive di potere. Applicando tali coordinate alla materia dei beni culturali e al caso di specie, il Consiglio di Stato ha annullato il decreto di dichiarazione di interesse culturale imposto dalla Soprintendenza su un bene immobile e, in particolare, ha accolto i motivi di difetto di istruttoria e conseguente carenza di motivazione, per la mancata ricognizione dei luoghi e la mancata valutazione delle obiezioni dell'interessato circa la possibilità di conservazione e valorizzazione dell’immobile (in stato di abbandono e fatiscente), tenuto conto altresì dell’inidoneità della relazione storico-artistica - contenente affermazioni “stereotipate” - a descrivere la singolarità del bene e l’insufficienza della mera valenza documentaria.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 1° febbraio 2024, n. 1245