Il TAR Brescia, esaminando una censura tesa a far valere una asserita insufficienza dei corsi di recupero organizzati dalla scuola per consentire allo studente l’effettivo recupero delle materie insufficienti, richiama i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui l'incompleta, carente od omessa attivazione dei corsi di recupero da parte della scuola, in violazione dell'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 59 del 2004, non incidono sulla legittimità e sull'autonomia del giudizio finale di non ammissione di un alunno che si basa sull'insufficiente rendimento scolastico e, quindi, sulla non adeguata preparazione e maturazione per accedere alla successiva fase degli studi.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 850 del 21 novembre 2023