Il TAR Milano osserva che:
<<1.2. ... in presenza di una seconda richiesta di accesso avente per oggetto gli stessi documenti già chiesti e negati dall’Amministrazione, la P.A. non ha alcun obbligo di rivalutare l’istanza, salvo che essa sia fondata su fatti e interessi non presi in considerazione in occasione della prima richiesta ostensiva. In tal senso si esprime la costante giurisprudenza, condivisa dal Collegio: «La mera reiterazione di una richiesta di accesso agli atti già rigettata dalla destinataria, che non sia basata su elementi nuovi rispetto alla richiesta originaria o su una diversa prospettazione dell'interesse a base della posizione legittimante l'accesso, non vincola l'amministrazione ad un riesame della stessa e rende legittimo e non autonomamente impugnabile il provvedimento meramente confermativo del precedente rigetto, già frapposto al medesimo soggetto e non fatto oggetto da questi di impugnativa nel termine» (T.A.R. Abruzzo, I, 23 settembre 2021, n. 427; cfr.: T.A.R. Campania, Napoli, VI, 7 giugno 2021, n. 3782; T.A.R Umbria, I, 7 dicembre 2020, n. 577).>>
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 902 del 21 aprile 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.