Il TAR Milano osserva che:
<<secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale dal quale il Collegio non ha motivo per discostarsi, poiché l’esercizio del potere di autotutela è del tutto libero quanto all’an, l’Amministrazione non ha l’obbligo di riscontrare le domande proposte dai privati che hanno lo scopo di sollecitarne l’esercizio (cfr., fra le tante, T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 5 luglio 2021, n.7870). Del resto, se quest’obbligo fosse sussistente, si darebbe la possibilità al destinatario di contestare tardivamente il provvedimento lesivo eludendo il termine perentorio di impugnazione: l’interessato, infatti, potrebbe sempre impugnare, se non ancora satisfattivo, il successivo provvedimento emesso a riscontro dell’istanza.
Anzi, si può dire, da punto di vista più generale, che l’amministrazione non ha un obbligo incondizionato di dare risposta alle istanze rivoltele dai privati. Quest’obbligo infatti, pur se di ampio respiro, richiede la sussistenza di una base normativa o, perlomeno, la sussistenza di ragioni di giustizia e di equità che impongano all'amministrazione di adottare un provvedimento di riscontro, ragioni rinvenibili allorquando, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’autorità (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 21 giugno 2021, n. 4770; id., 12 settembre 2018, n. 5344)>>.
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 882 del 20 aprile 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.