Il TAR Brescia osserva che:
<<I più recenti approdi giurisprudenziali – che il Collegio condivide - hanno precisato che il provvedimento di VIA (o di esclusione di assoggettamento a VIA) è impugnabile dai soggetti legittimati dalla sola prossimità ai luoghi interessati dall’intervento (c.d. “vicinitas”) anche senza la dimostrazione di una lesione puntuale e, quindi, a maggior ragione da quelli ... che lamentando un pregiudizio diretto alla proprietà, senza che sia richiesta la dimostrazione anche di un danno certo all’ambiente giacché “la tutela dell’ambiente si connota per una peculiare ampiezza del riconoscimento della legittimazione partecipativa e dei coinvolgimento dei soggetti potenzialmente interessati, com’è dimostrato dalle scelte legislative (di recepimento delle norme europee e della Convenzione di Aarhus) in tema di partecipazione alle procedure di VAS. e VIA, di legittimazione all’accesso alla documentazione in materia ambientale, di valorizzazione degli interessi “diffusi” anche quanto al profilo della legittimazione processuale (Consiglio di Stato sez. IV, 12 maggio 2014, n.2403). In tale ottica, pretendere la dimostrazione di un sicuro pregiudizio all’ambiente o alla salute, ai fini della legittimazione e dell’interesse a ricorrere, costituirebbe una “probatio diabolica”, tale da incidere sul diritto costituzionale di tutela in giudizio delle posizioni giuridiche soggettive (Cons. Stato, sez. V, 31 maggio 2012, n. 3254: cfr. anche sez. V, n. 5193 del 16 settembre 2011). Ai fini della sussistenza delle condizioni dell’azione avverso provvedimenti lesivi dal punto di vista ambientale, il criterio della “vicinitas” - ovvero il fatto che i ricorrenti vivano abitualmente in prossimità del sito prescelto per la realizzazione dell’intervento o comunque abbiano uno stabile e significativo collegamento con esso, tenuto conto della portata delle possibili esternalità negative - rappresenta quindi un elemento di per sé qualificante dell’interesse a ricorrere (Cons. Stato, sez. IV, 21 dicembre 2017, n. 6667)” (Cons. Stato, sez. IV, 16.11.2020 n. 6862)>>.
TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 312 del 1 aprile 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.