Il TAR Milano precisa che:
<<il diritto euro-unitario non esige, in linea di principio, che un organo amministrativo sia obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquistato carattere definitivo, in quanto la certezza del diritto è annoverata tra i principi generali dallo stesso riconosciuti e il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito con il decorso dei termini ragionevoli di ricorso o in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, contribuisce alla formazione di tale certezza.Tuttavia il giudicato formatosi su una interpretazione, successivamente ritenuta non conforme al diritto euro-unitario, non costituisce un limite all’esercizio dell’autotutela (Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, 12 febbraio 2008 in C-2/2006).Deve pertanto ritenersi doveroso che l’amministrazione annulli in via di autotutela l’atto contrastante con il diritto euro-unitario, salvo che ciò non comporti un pregiudizio ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale.L’autotutela c.d. doverosa, intesa come attività di obbligatorio ripristino delle regole della concorrenza che si assumono violate, esclude in concreto ed a monte la sussistenza di una situazione di legittimo affidamento del privato.Tale situazione di affidamento non necessita inoltre di essere comparata con l’interesse pubblico, il quale deve essere semplicemente evidenziato e richiamato nella motivazione del provvedimento e deve ritenersi, per ciò solo, preminente rispetto agli altri interessi coinvolti nella fattispecie concreta.L’onere motivazionale è infatti attuato in ragione della rilevanza ed autoevidenza degli interessi pubblici tutelati e ben può essere soddisfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e mediante il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate e che legittimano l’esercizio dello ius poenitendi.Anche il termine ragionevole per l’adozione del provvedimento di autotutela deve ritenersi decorrente solo dal momento della scoperta, da parte dell’amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell’atto di ritiro, ossia dell’illegittimità del provvedimento annullato …>>.
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 735 del 1 aprile 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.